beni preziosi e orologi: come acquistare in seconda mano? le risposte dell’esperto

Mettersi al riparo dall’acquisto incauto e dal rischio di contestazione è essenziale per non perdere l’investimento

Cinque domande all’ esperto legale in materia di Schwegler Associated

Il mercato secondario dei beni preziosi, tra cui gli orologi, si presta a particolari rischi che devono essere ben ponderati quando si intende procedere alla compravendita di un oggetto di gran valore che sia già stato immesso in commercio dal produttore attraverso la vendita al primo acquirente. Per chiarire alcuni aspetti che spesso preoccupano i compratori nel momento in cui effettuano una spesa talvolta ingente, l’esperto legale della rete della Schwegler Associated, risponde ad alcune delle domande più frequenti in materia.

“È necessario rammentare che, affinché si possa rivendicare a titolo definitivo la proprietà del bene in caso di contestazione, sarà necessario dimostrare che il bene è stato acquistato in condizioni di oggettiva provabilità della propria buona fede, ovvero che non possa essere contestato a posteriori l’argomento che la compravendita sia avvenuta in carenza di specifiche condizioni. Pur sussistendo infatti una presunzione di buona fede la stessa andrà però supportata, laddove ci si vedesse a contestare in sede civile o penale la bontà dell’acquisto e della propria condotta”.

Qual è il principale rischio nel comprare beni preziosi sul mercato secondario?

“In particolare, acquistando valori ‘usati’, il rischio è di comprare un bene di provenienza illecita incorrendo in conseguenze penali, dall’incauto acquisto alla ricettazione e civili, con il pericolo concreto di perdere l’oggetto”.

Quali indizi dovrebbero mettere all’erta l’acquirente?

“In primo luogo l’acquisto deve avvenire ad un valore congruo rispetto al valore intrinseco del bene. Acquistare un oggetto a valore palesemente incongruo testimonia, infatti, una presunzione di illiceità o uno stato di bisogno, il che è sintomo di una consapevolezza indiretta che il bene viene svenduto a causa della sua origine che ne mina il valore intrinseco. Non esistono parametri certi in ordine al prezzo, ma la sproporzione abnorme, ovvero il prezzo vile, sono difficilmente supportabili in sede contenziosa”.

Quali azioni sono possibili per supportare la buona fede?

“È necessario provare di aver effettuato l’acquisto alla cifra indicata tenendo traccia dei pagamenti effettuati, preferendo sistemi tracciabili, conservando altresì la documentazione attestante la date in cui il bene è stato ricevuto (in modo da provare ex post il momento in cui si è avuto il possesso dello stesso). Ulteriore elemento è la verifica della identità del venditore e la sua natura”.

Quali accorgimenti adottare nei confronti del venditore?

“Avere certezza su chi consegna il bene se persona fisica (attraverso la copia del documento di identità) ovvero ricevere idoneo documento fiscale (scontrino o fattura) da parte dell’esercente commerciale, verificando che i dati riportati coincidano con quelli verificabili, è un comportamento prudenziale necessario per tutelare il proprio investimento”.

Cosa accade in caso di contestazione di proprietà del bene?

“Se, nonostante le cautele azionate, si incorre nella disavventura di vedersi contestare la proprietà del bene si potrà invocare la applicazione dell’antico brocardo “il possesso vale proprietà”, e mantenere legittimante la proprietà del bene, solo se si potranno provare con certezza gli elementi sopra esposti.
Diversamente se il proprietario originario, che ha subito il furto, rintraccia il bene, sarà egli ha il dover di dare prova della proprietà originaria in buona fede, alle stesse condizioni sopra esposte, ed eventualmente agire nei confronti di colui che non riesca a provare di aver effettuato l’acquisto alle condizioni descritte. Nella sostanza, la circolazione di detti beni deve avvenire all’interno di un percorso certo e ricostruibile in cui ogni passaggio di proprietà la fine di accertare la buona fede e, possibilmente, dalla tracciabilità dei pagamenti.
Laddove l’ultimo acquirente provi di aver acquistato il bene in condizioni di provabile buona fede sarà quest’ultimo, quindi, ad acquisire la proprietà definitiva del bene, e l’originario proprietario non potrà che tentare di ricostruire i passaggi di mano antecedenti, per il tramite dell’azione di rivendicazione, al fine di rintracciare colui che abbia acquisito la detenzione del bene ma non ne sia mai divenuto proprietario, proprio perché consapevole, direttamente o indirettamente, della propria mala fede”.

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